Sez. L, Sentenza n. 10961 del 08/10/1992 (Rv. 478810 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Indennizzabilità - Estremi - Rischio generico e comune connesso all'attività di spostamento spaziale - Insufficienza - Rischio specifico funzionalmente collegato all'attività lavorativa - Rilevanza - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"
In tema di infortuni sul lavoro, la specificità del rischio della relativa assicurazione obbligatoria dipende dalla circostanza che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro; è quindi necessario -ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio- che vi sia uno specifico collegamento fra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, si che possa affermarsi, attraverso l'analisi delle concrete circostanze di tempo, di luogo, di ambiente, di persone e di mezzi, che l'infortunio si inserisca nello svolgimento dell'attività lavorativa come una tipica evenienza della stessa, mentre non è sufficiente la pura coincidenza temporale o locale con quest'ultima. Pertanto, in caso di infortunio "in itinere", non è sufficiente, per la sua indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore caduto davanti alla porta di casa nello scendere dall'automobile al termine del viaggio di ritorno dal luogo di lavoro, atteso il collegamento meramente marginale e indiretto con l'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)