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Sez. L, Sentenza n. 9143 del 13/09/1997 (Rv. 507993 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Attività di spostamento spaziale del lavoratore - Esclusione della copertura assicurativa.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507993-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

L'<<occasione di lavoro>>, richiesta dall'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 perché l'infortunio subito da un lavoratore dia luogo alla erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, è solo quella qualificata dall'essere l'evento lesivo ricollegabile, in modo non meramente marginale, alla esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta, atteso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non copre rischi meramente generici, quali quelli connessi all'attività di spostamento spaziale del lavoratore stesso (nella specie la S.C. ha escluso che sussistesse il presupposto dell'occasione di lavoro nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore che scivolava mentre percorreva a piedi una strada cittadina durante l'orario di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)