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Sez. L, Sentenza n. 9962 del 09/07/2002 (Rv. 555622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Recesso per mancato superamento della prova - Disciplina ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Azione di nullità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'impugnazione del recesso intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova non soggiace - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del patto non come impugnazione di licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del datore di lavoro idoneo di per sè ad estinguere il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)