Sez. L, Sentenza n. 4194 del 02/07/1980 (Rv. 408067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - APPOSIZIONE DEL TERMINE DI DURATA - LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RAI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - APPOSIZIONE DEL TERMINE DI DURATA - LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RAI.*
L'ipotesi di cui all'art 1, lettera e) legge 18 aprile 1962 n 230 che consente l'apposizione del termine di durata alle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli, non puo desumersi semplicemente dalla natura tecnica o artistica delle prestazioni professionali per cui i lavoratori vengono assunti, allorche la produzione di spettacoli in cui la loro opera puo essere utilizzata costituisce esplicazione di un'attivita istituzionale continuativa del datore di lavoro (nella specie, l'ente radiotelevisivo RAI). (V 6001/79, mass n 402705; (V 1017/79, mass n 397212).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)