Sez. L, Sentenza n. 10072 del 26/11/1994 (Rv. 488838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Ingiustificato rifiuto opposto dall'imprenditore - Risarcimento del danno - Esclusione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Estremi - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di risarcimento del danno nei rapporti obbligatori, nella nozione di ordinaria diligenza del creditore di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., rientra anche il tempestivo esercizio del proprio diritto, ossia l'esercizio non differito fino al limite del termine di prescrizione, qualora il trascorrere del tempo possa determinare un incremento del danno. Ne consegue che, con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, il danno subito dall'invalido, o da altro soggetto appartenente alle categorie protette avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, a causa dell'ingiustificato rifiuto di assunzione opposto dall'imprenditore, e corrispondente alle retribuzioni non percepite, non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi, complessivamente considerati, la mancata reiscrizione nelle liste di collocamento e l'aver lasciato trascorrere alcuni anni tra il suddetto rifiuto e l'azione giudiziaria intesa alla realizzazione del diritto all'assunzione ed al risarcimento; in tal caso la misura del danno risarcibile può essere determinata, eventualmente per sottrazione, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)