Sez. L, Sentenza n. 9462 del 12/06/2003 (Rv. 564213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione o assegno di invalidità - Conversione in pensione di anzianità - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Nel vigente ordinamento previdenziale non esiste un principio generale di immutabilità del titolo della pensione che non ne consenta, in presenza dei requisiti di legge, la conversione; pertanto, non ostandovi alcuna specifica norma, deve ritenersi consentita la conversione della pensione o dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità, atteso altresì che l'art. 1, comma decimo, della legge n. 222 del 1984, si è limitato a regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, senza escludere l'ipotizzabilità - con il concorso dei necessari requisiti - di una conversione in pensione di anzianità.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)