diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2110 del 20/05/1977 (Rv. 385833 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - LIMITI.*

La norma contenuta nel terzo comma dell'art 2120 cod civ, disponendo che l'indennita di anzianita dev'essere determinata in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore non implica che tale ultimo riferimento debba essere fatto alla sola 'ultima categorià di appartenenza del lavoratore, ma va inteso quale richiamo generico al concetto astratto e temporale di appartenenza ad una categoria, comprensivo cioe di tutte le diverse categorie in cui sia stata concretamente articolata l'appartenenza del lavoratore nello svolgimento dell''unicò rapporto di lavoro. Tale disposizione, percio, non impone l'osservanza di un criterio uniforme di proporzionalita aritmetica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio, ma, in relazione alla riserva espressa contenuta nella norma in esame, affida alle associazioni sindacali, in Sede di contrattazione collettiva, il potere di differenziare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennita di anzianita con riferimento a ciascuna delle categorie nelle quali il prestatore di lavoro sia stato inquadrato nello svolgimento del rapporto, con l'unico limite che anche per il periodo precedente il coefficiente non sia inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva per la relativa categoria. (Conf 1581/76, mass n 380334; (Conf 2878/75, mass n 376917).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)