Sez. L, Sentenza n. 7633 del 28/12/1983 (Rv. 432233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PERSISTENZA, UNICITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PERSISTENZA, UNICITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Nel caso di licenziamento del lavoratore in occasione del trasferimento dell'azienda e di immediata riassunzione dello stesso, se il datore di lavoro non prova in modo univoco, rigoroso e sicuro la sussistenza di una disdetta con i requisiti richiesti dalla legge, e cioè intimata con tale anticipo da far sì che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto si risolva prima di detto trasferimento, oppure l'effettivo, esplicito e spontaneo consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, manifestato ugualmente prima che si realizzi il trasferimento in questione, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda, ex art. 2112 cod. civ., ed il rapporto di lavoro rimane unico e continuo, nonostante la sostituzione di uno dei contraenti e l'eventuale, formale ma fittizia frattura, ed anche se il prestatore d'opera abbia accettato, senza riserve, dall'impresa cedente la somma liquidatagli quale indennità di fine rapporto. (Conf 247/80, mass n 403639; (Conf 610/79, mass n 396755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)