Sez. 1, Sentenza n. 18615 del 07/07/2008 (Rv. 605351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Società di capitali - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Fusione per incorporazione - Estinzione della società incorporata - Conseguenze processuali - Interruzione del giudizio - Legittimazione della società incorporante in sede di impugnazione - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Errata individuazione del destinatario dell'impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Conoscibilità della fusione secondo criteri di normale diligenza - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Nella disciplina dettata dalle norme del codice civile in materia di società di capitali, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la fusione per incorporazione, provocando l'estinzione della società incorporata, costituisce un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo, se anteriore alla discussione della causa, mentre, nel caso in cui abbia luogo successivamente, incide sulla legittimazione a compiere ed a ricevere gli atti del giudizio d'impugnazione, che spetta alla società incorporante; peraltro, nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, non essendo previsto uno strumento per sanare con efficacia "ex tunc" il vizio derivante dall'errata individuazione del destinatario dell'impugnazione, l'esigenza di tutelare la controparte incolpevolmente ignara della fusione comporta che il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, senza che assuma alcun rilievo l'iscrizione della fusione nel registro delle imprese, non operando in campo processuale la presunzione di conoscenza che la legge ricollega all'effettuazione di tale adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2504 sexies, Costituzione art. 24, Legge 21/11/2000 num. 340 art. 30, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)