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Sez. 3, Sentenza n. 6167 del 13/03/2009 (Rv. 607118 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Società di capitali - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Fusione per incorporazione con estinzione della società incorporata sopravvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza da impugnare - Conseguenze processuali nel regime soggetto alla disciplina del rito anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Errata individuazione del destinatario dell'impugnazione - Effetti - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Conoscibilità della fusione da parte dell'impugnante secondo criteri di ordinaria diligenza - Necessità - Non contestazione della conoscenza della sopravvenuta fusione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607118-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina dettata dalle norme del codice civile in materia di società di capitali, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, quando sia sopravvenuto l'evento della fusione per incorporazione tra due società con cessazione della capacità della società incorporata successivamente alla pubblicazione della sentenza in un giudizio soggetto alla disciplina del rito antecedente alla legge n. 353 del 1990, l'errata individuazione del destinatario dell'atto di appello, identificato con la società incorporata (come verificatosi nella specie con l'avvenuta notificazione presso il difensore domiciliatario che l'aveva rappresentata in primo grado), non può comportare l'inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione qualora il suddetto evento della fusione non sia stato reso conoscibile secondo criteri di ordinaria diligenza, non potendosi, peraltro, ritenere come non contestata la relativa circostanza in difetto dell'allegazione, idoneamente riscontrata, dell'ottemperanza agli adempimenti prescritti dal previgente art. 2504 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)