Sez. 1, Sentenza n. 23168 del 27/10/2006 (Rv. 594504 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procedimento di primo grado - Fase anteriore alla chiusura della discussione o alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo art. 190 cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 353 del 1990 - Parti del giudizio - Società per azioni - Fusione per incorporazione - Successione a titolo universale - Configurabilità, nel sistema anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 - Mancata notificazione o dichiarazione della incorporazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Sussistenza - Processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Onere di proposizione della impugnazione nei confronti del soggetto effettivamente legittimato - Condizione - Conoscenza o conoscibilità dell'evento con la normale diligenza - Necessità - Sussistenza - Art. 2193, secondo comma, cod.civ., prevedente la inopponibilità della ignotanza dei fatti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese - Rilevanza - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Qualora la fusione di società per azioni per incorporazione - configurata, sino alla riforma del diritto societario, introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come fenomeno di successione a titolo universale, e, quindi, equiparabile alla morte di una persona fisica, evento idoneo a determinare l'interruzione del processo in cui questa fosse parte - si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, collegata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 353 del 1990, alla costituzione in giudizio del convenuto ed alla rinnovazione della citazione (e dell'impugnazione) affetta da nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. - il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Né a tale soluzione è di ostacolo il disposto dell'art. 2193, secondo comma, cod. civ. - che stabilisce la inopponibilità della ignoranza dei fatti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, quale la fusione societaria, una volta che la iscrizione sia stata eseguita, facendo, però, salve le disposizioni particolari della legge - in caso di mancata pubblicazione per estratto dell'atto di fusione, iscritto nel detto registro, nella Gazzetta Ufficiale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 2504, terzo comma, 2504 sexies e 2457 ter cod. civ., tale omissione rende inopponibile l'atto ai terzi che la società non dimostri esserne stati comunque a conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2193 com. 2, Cod. Civ. art. 2193 com. 3, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2504 com. 3, Cod. Civ. art. 2504 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)