diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 30333 del 12/01/2016 Ud. (dep. 15/07/2016) Rv. 267883 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazione distrattiva infragruppo - Condizioni di insussistenza del reato - Vantaggi compensativi - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267883-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione "ex ante", i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva escluso la sussistenza di cd. "vantaggi compensativi" in un'ipotesi di trasferimento di risorse da società controllante, poi fallita, a società controllata, in cui l'87% del capitale sociale apparteneva alla fallita, giustificati dal regime di benefici fiscali di cui godeva la società controllata nel Paese straniero ove aveva sede).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)