diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3302 del 03/06/1985 (Rv. 440966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DI UN ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI DOLCIUMI NON MUNITO DI LIBRETTO D'IDONEITÀ SANITARIA - NULLITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER SOPRAVVENUTA MALATTIA ED ALLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DI UN ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI DOLCIUMI NON MUNITO DI LIBRETTO D'IDONEITÀ SANITARIA - NULLITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER SOPRAVVENUTA MALATTIA ED ALLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 - il quale pone il divieto (penalmente sanzionato) di assumere o mantenere in servizio, per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del libretto d'idoneità sanitaria - è norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela non del prestatore di lavoro (che è passibile anch'egli di sanzione penale ove, benché consapevole di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui una di dette attività) bensì del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini. Pertanto, il contratto di lavoro di un addetto alla lavorazione di dolciumi assunto in violazione della norma predetta è nullo e l'attività non può essere considerata utile né ai fini del diritto alla conservazione del posto per sopravvenuta malattia (art. 2110 cod. civ.) né al più limitato fine del riconoscimento del diritto alla retribuzione, atteso che l'art. 2126 cod. civ., fa salvo tale diritto solo se la nullità derivi da violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro. (V 5093/83, mass n 429954; (V 1609/76, mass n 380372).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)