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Sez. L, Sentenza n. 3170 del 17/04/1990 (Rv. 466675 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466675-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI.*

Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, la pur preliminare indagine sull'effettiva volontà negoziale - diretta ad accertare, anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto, se le parti abbiano inteso conferire alla prestazione i caratteri della continuità (intesa come disponibilità funzionale e sistematica delle energie lavorative) e della subordinazione - non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente assunte dalla prestazione stessa nel corso del suo svolgimento, configurandosi i requisiti del fondamentale elemento distintivo della subordinazione nel fatto dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui l'attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, in esplicazione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dal rilievo di un determinato risultato; laddove il riscontro di altri elementi (quali la predeterminazione della retribuzione, l'Obbligo di osservanza di un dato orario, la collaborazione e l'assenza di rischio economico) assumono una importanza soltanto complementare e sussidiaria rispetto al suddetto elemento fondamentale. (V 548/87, mass n 450281; (V 685/87, mass n 450392; (V 3309/85, mass n 440978; (V 3302/85, mass n 440966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)