Sez. L, Sentenza n. 5060 del 15/10/1985 (Rv. 442377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il requisito dell'immediatezza del licenziamento per giusta causa - immediatezza la cui valutazione è demandata al giudice del merito ed è quindi sindacabile in Sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione - va inteso, non in senso assoluto, bensì relativo alle caratteristiche del caso di specie di tal ché non può negarsi la possibilità di un sufficiente lasso di tempo necessario per la riorganizzazione degli elementi di fatto nonché per la predisposizione degli elementi probatori validi a giustificare e sostenere la decisione del datore di lavoro di recedere dal rapporto, soprattutto allorché il licenziamento si fonda non su un singolo atto del lavoratore, bensì su una pluralità di azioni collegate da una causa unica. (V 2868/85, mass n 440617; (V 2598/85, mass n 440394; (V 4572/84, mass n 436478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)