Sez. 3, Sentenza n. 32904 del 08/02/2018 Cc. (dep. 17/07/2018) Rv. 273672 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza cautelare - Eccezione d'incompetenza per territorio - Deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)