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Sez. U, Sentenza n. 14853 del 28/06/2006 (Rv. 590187 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Determinazione - Criteri - Lesione prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, inserito in un procedimento - Definitività e conoscibilità rispetto ai destinatari - Influenza ai fini della giurisdizione - Sussistenza - Fattispecie in tema di pretesa relativa ad azione risarcitoria riconducibile all'annullamento di rapporto informativo inerente il servizio di dipendente dell'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590187-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (a cui è subentrato l'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della richiesta giudiziaria vi sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale, non deve farsi riferimento al momento della determinazione volitiva o al momento in cui lo stesso venga esternalizzato nell'ambito dell' "iter" procedurale, ma al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e l'operatività, oltre che la conoscibilità. (Nella specie, riguardante l'ipotesi di un'azione di annullamento del rapporto informativo relativo al servizio svolto nell'anno 1996 da un dipendente dell'Amministrazione finanziaria e il conseguente risarcimento dei danni, le S.U. hanno ravvisato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo, al fine del discrimine temporale, all'atto in cui, con la comunicazione all'interessato di tale rapporto si era conclusa - in data successiva al 30 giugno 1998 - la procedura prevista per la formulazione del giudizio complessivo relativo all'attività del dipendente stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)