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Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 15/06/1973 (Rv. 364696 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ATTO DI APPELLO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - PROPONIBILITA DURANTE IL GIUDIZIO - LIMITE TEMPORALE.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364696-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ATTO DI APPELLO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - PROPONIBILITA DURANTE IL GIUDIZIO - LIMITE TEMPORALE.*

L'art 345 cod proc civ, nel testo modificato dalla legge 14 luglio 1950 n 581, ha restituito al giudizio di appello il tradizionale carattere di prosecuzione del giudizio di primo grado, riconoscendo, a tal fine, alle parti la facolta di proporre nuove prove ed eccezioni salvo l'aggravio delle spese se la deduzione poteva essere fatta in primo grado. Dal tenore stesso della norma deve desumersi che il legislatore non ha inteso significare che le nuove eccezioni debbono essere necessariamente proposte nell'atto di appello, ma che abbia voluto intendere che esse possono essere proposte nel corso dell'intero giudizio di secondo grado, con la sola preclusione della rimessione della causa al collegio. (contra 408/72, mass n 353314; 970/71, mass n 350906; (Conf 1430/70, mass n 347227).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)