Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 15/09/1970 (Rv. 347227 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPONIBILITA NELL'INTERO CORSO DEL GIUDIZIO - LIMITE TEMPORALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPONIBILITA NELL'INTERO CORSO DEL GIUDIZIO - LIMITE TEMPORALE.*
L'art 345 cod proc civ, nel testo modificato dalla legge 14 luglio 1950 n 581, ha restituito al giudizio di appello il tradizionale carattere di prosecuzione della fase di primo grado con pieno riesame di tutta la controversia, riconoscendo alle parti la facolta di proporre tranne che nuove domande nuove prova e nuove eccezioni con la sola remora dell'aggravio delle spese, se la deduzione poteva essere fatta in primo grado. Dal tenore stesso della norma deve desumersi che il legislatore non ha inteso significare che le nuove eccezioni debbano essere necessariamente proposte nell'atto di appello, ma che abbia voluto intendere che esse possono essere proposte nel corso dell'intero giudizio di secondo grado, con la sola preclusione della rimessione della causa al collegio. (contra 3897'69, mass n 344303 2847'68, mass n 335532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)