Sez. 2, Sentenza n. 4124 del 15/12/1975 (Rv. 378446 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - OBBLIGO DI CUSTODIA - DIFFERENZE TRA GLI ARTT 2043 E 2051 COD CIV - OBBLIGO DI CUSTODIA - CONTENUTO - DOVERI DI EVITARE LA DEGENERAZIONE DEL PERICOLO IN DANNO DERIVATO DALLA COSA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - CASO FORTUITO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - OBBLIGO DI CUSTODIA - DIFFERENZE TRA GLI ARTT 2043 E 2051 COD CIV - OBBLIGO DI CUSTODIA - CONTENUTO - DOVERI DI EVITARE LA DEGENERAZIONE DEL PERICOLO IN DANNO DERIVATO DALLA COSA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - CASO FORTUITO.*
Chiara e notevole e la differenza fra le previsioni degli artt 2043 e 2051 cod civ. il primo articolo impone a tutti un Obbligo generico e negativo, un comportamento omissivo, cioe l'astensione da Atti che possano recare danni a terzi, mentre il secondo, in relazione al potere di fatto che si esercita sulla cosa di cui si gode, pone un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo del bene ma anche nell'adottare le misure idonee onde impedire che esso rechi danno a terzi. Cio vuol dire che il custode ha anche il dovere di accertarsi se il bene, oggetto della sua vigilanza, si trovi in situazione tale, per il dinamismo ad esso connaturato o per lo sviluppo di un agente dannoso in esso insorto, da cagionare danni a terzi e, nel caso positivo, di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione, da pericolosa a dannosa. In considerazione del potere fisico sulla cosa e del dovere di custodia, l'art 2051 pone a carico del custode una presunzione juris tantum di colpa, che puo essere vinta soltanto dalla prova che il danno e derivato esclusivamente da caso fortuito. (V 2584/73, mass nn 366050 e 366051; 2147/73, mass n 363363; (V 1698/73, mass n 364619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)