Sez. 1, Sentenza n. 3157 del 11/02/1997 Ud. (dep. 03/04/1997) Rv. 207275 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Assenza della parte civile nel giudizio di appello - Equivalenza alla revoca - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
L'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art.82 secondo comma cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)