Sez. L, Sentenza n. 3653 del 26/05/1983 (Rv. 428553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DISCIPLINA EX ART. 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 230/1962 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI SOSTITUZIONE "PER SCORRIMENTO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DISCIPLINA EX ART. 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 230/1962 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI SOSTITUZIONE "PER SCORRIMENTO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 1, lett. B), della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, è applicabile non soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore assunto a termine costituisca direttamente il lavoratore assente ma anche nel caso in cui la sostituzione di quest'ultimo avvenga per "scorrimento", e cioè mediante l'assegnazione al lavoratore temporaneamente assunto delle mansioni - anche inferiori - svolte da altro lavoratore (già alle dipendenze dell'imprenditore), destinato, in considerazione della sua maggiore esperienza, a sostituire quello assente, senza che, in tale situazione, sia neppure riscontrabile violazione della norma dell'art. 2103 cod. civ. sul diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. (V 5734/82, mass n 423149; (V 408/82, mass n 418117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)