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Sez. 2, Sentenza n. 1272 del 27/02/1986 (Rv. 444720 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444720-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di onorari, diritti e spese, spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni, sia stato deciso con sentenza e non con ordinanza come prescritto dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, il provvedimento conserva natura e sostanza di ordinanza, nei cui confronti può essere proposto soltanto il ricorso per Cassazione, la conseguenza che, ove sia stato impugnato con l'appello, la relativa sentenza va cassata senza rinvio. (Conf 4562/83, mass n 429439; (Conf 532/82, mass n 418244; (Conf 4701/81, mass n 415427).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)