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Sez. 1, Sentenza n. 11441 del 12/10/1999 (Rv. 530603 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Termine - Decorrenza - Comunicazione - Pubblicazione su quotidiani dell'avviso di vendita - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530603-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato decorre dalla comunicazione ad opera della cancelleria; non può considerarsi equipollente alla comunicazione la pubblicazione del provvedimento (nella specie, ordinanza di vendita di complesso aziendale e altre attività fallimentari) su quotidiani; infatti, le comunicazioni di cancelleria ammettono la possibilità di forme equipollenti, purché da queste risulti la certezza, in forza dell'attività del cancelliere, dell'effettiva presa di conoscenza da parte del destinatario della notizia da comunicare e della data in cui la comunicazione è avvenuta, requisiti assenti nella pubblicazione su quotidiani dell'avviso di vendita di beni fallimentari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)