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Sez. L, Sentenza n. 390 del 14/01/1992 (Rv. 475320 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Irriducibilità dell'originaria retribuzione - Limiti - Diritto a conservare nella nuova posizione di lavoro l'indennità di reperibilità già corrisposta in base alle precedenti mansioni - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475320-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

Nell'ipotesi di legittimo mutamento delle mansioni del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., l'irriducibilità dell'originaria retribuzione riguarda solo le componenti normali di questa, intesa come corrispettivo della prestazione ordinaria inerente al valore professionale delle mansioni, ma non anche gli emolumenti accessori che pur avendo carattere retributivo sono diretti a compensare un rischio particolare o un disagio ambientale o temporale, e possono quindi legittimamente venir meno allorché non sussistano più le circostanze estrinseche cui sono connesse. Pertanto, il diritto a conservare nella nuova posizione di lavoro l'indennità di reperibilità già corrisposta in base alle precedenti mansioni può essere riconosciuto solo se tale emolumento è direttamente correlato con la peculiare qualità delle mansioni medesime, e non ha la funzione di compensare modalità estrinseche della prestazione, tenendo conto a tal fine che in generale la reperibilità fuori orario non costituisce una mansione in senso tecnico-giuridico ma rappresenta un obbligo accessorio ed intermedio per il dipendente preposto ad un determinato servizio e alle connesse specifiche mansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)