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Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 05/04/2001 (Rv. 545605 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE | Capo di sentenza sospensiva della decisione su parte della domanda sino all'esito dell'istruttoria decisa con separata ordinanza - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545605-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE

È inammissibile l'impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcuna delle domande sino all'esito dell'istruttoria decisa con separata ordinanza, giacché questa non è idonea a pregiudicare, rispetto alla questione riservata, l'esito della causa, potendo essere riesaminata dallo stesso giudice che la ha emessa e, dato il carattere ordinatorio di detto provvedimento, l'eventuale illegittimità di esso potrà essere dedotta come motivo d'impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda in ordine alla quale era stata disposta l'istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)