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Sez. 2, Sentenza n. 19468 del 06/10/2005 (Rv. 584979 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Impugnazione da parte del legittimario di un atto del "de cuius" per simulazione - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione (Lesione della quota di legittima) - Esercizio - Necessità - Riacquisto del bene al patrimonio ereditario - Operatività delle limitazioni - Legittimario agente contemporaneamente per la reintegra della quota di legittima e per il conseguimento della disponibile - Limitazioni della prova - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584979-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius" ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvantaggia sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)