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Sez. 5, Sentenza n. 21586 del 23/10/2015 (Rv. 637035 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 - Revoca - Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637035-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di agevolazioni tributarie, l'omissione della comunicazione al contribuente, prevista dall'art. 8 del d.m. n. 311 del 1998, dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 determina, ove non ricorrano le condizioni per l'adozione di misure cautelari, l'invalidità del provvedimento adottato, alla luce dell'artt. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000, integrando una violazione del contradditorio procedimentale, che costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7 com. 2, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)