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Sez. 5, Sentenza n. 3342 del 12/02/2013 (Rv. 625262 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso avverso diniego di rimborso di somme erroneamente versate o di agevolazioni - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara - Qualità di parte processuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625262-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In sede di contenzioso tributario, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara, il quale procede alla revoca totale o parziale dei crediti d'imposta, dopo aver comunicato al contribuente l'avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 311 del 1998, resta privo di legittimazione nel processo in relazione ad atti ad esso ascrivibili, spettando essa all'ufficio delle entrate: infatti, l'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che, in ipotesi di ricorso avverso il diniego di rimborso di somme erroneamente versate dal contribuente, ovvero il diniego di agevolazioni, è parte del processo, se l'ufficio è un Centro di servizio, l'Ufficio delle entrate del Ministero al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 7, DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, Decr. Minist. Finanze 03/08/1998 num. 311 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)