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Sez. 2, Sentenza n. 857 del 25/03/1971 (Rv. 350726 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350726-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI.*

La servitu per destinazione del padre di famiglia S'intende stabilita, ope legis, per il solo fatto che al momento della separazione dei fondi e del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato, per opere o segni manifesti e univoci, in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitu, indipendentemente da qualsiasi volonta, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerlĂ  conseguentemente il requisito della subordinazione deve essere ricercato non gia nell'intenzione del proprietario della costruzione, bensi nella natura dell'opera oggettivamente considerata, in quanto nel suo uso normale determini il permanente assoggettamento del fondo vicino all'Onere proprio della servitu. (Conf 4033'68, mass n 337636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)