Sez. L, Sentenza n. 4251 del 23/03/2001 (Rv. 545117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Retribuzione relativa a prestazioni di lavoro non occasionale - Computabilità - Derogabilità della suddetta regola da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa ai compensi per il lavoro straordinario non occasionale dei dipendenti degli istituti di vigilanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod.civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'art. 58 del CCNL 16 luglio 1987 per i dipendenti degli istituti di vigilanza aveva chiaramente escluso la computabilità dei compensi per il lavoro straordinario non occasionale ai fini del calcolo del TFR).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)