Sez. 2, Sentenza n. 898 del 24/03/1972 (Rv. 357139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - APPALTO DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DI AZIENDE - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - TRATTAMENTO NON INFERIORE AI DIPENDENTI DELL'APPALTANTE - OBBLIGO SOLIDALE DEGLI APPALTATORI E DEGLI APPALTANTI - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO FUNZIONALE ED ORGANICO TRA LE ATTIVITA DELLE IMPRESE - APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA IN UN ISTITUTO DI CURA - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - APPALTO DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DI AZIENDE - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - TRATTAMENTO NON INFERIORE AI DIPENDENTI DELL'APPALTANTE - OBBLIGO SOLIDALE DEGLI APPALTATORI E DEGLI APPALTANTI - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO FUNZIONALE ED ORGANICO TRA LE ATTIVITA DELLE IMPRESE - APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA IN UN ISTITUTO DI CURA - SUSSISTENZA.*
L'art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1369 - il quale dichiara che gli imprenditori, che appaltano opere o servizi da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con questo ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo ed assicurare un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti - trova applicazione quando ricorre un collegamento funzionale e organico tra le attivita svolte dai dipendenti della impresa appaltatrice delle opere e dei servizi e l'attivita dell'impresa appaltante. Tale collegamento va riconosciuto sussistente nel caso in cui il servizio dell'impresa appaltatrice consiste nella confezione dei pasti per i ricoverati ed i degenti in un istituto di cura, rientrando nei compiti di questo ultimo (impresa appaltante) l'approntamento dei pasti per coloro che in esso sono ricoverati per ragioni di cura. (V 1790'70, mass n 347756).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)