Sez. 2, Sentenza n. 1089 del 10/04/1972 (Rv. 357492 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo. Cosi, ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili, ove, nel corso del giudizio, si verifichi un aggravamento dell'invalidita, per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita (che costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico), il giudice deve tenerne conto, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. Ne in tal modo rimane svuotata di contenuto la disposizione dell'art 460 cod proc civ, giacche la sussistenza delle condizioni dell'Azione rimane pur sempre collegata ad infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili. (Conf 2547'71, mass n 353606; 1791'70, mass n 347757; 460'70, mass n (345459; 12'70, mass n 344611; 3872'69, mass n 344235).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)