Sez. 1, Ordinanza n. 1082 del 19/01/2005 (Rv. 579640 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - POTERI DEL GIUDICE | Limiti - Accoglimento dell'istanza di regolamento contro una sentenza declinatoria di competenza - Pronuncia sulle spese del giudizio di merito - Obblighi del giudice dichiarato competente - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - POTERI DEL GIUDICE
In tema di regolamento di competenza non sono ammissibili censure che possano portare all'esame di questioni estranee alla competenza, che la Corte di cassazione è chiamata a regolare, il compito di quest'ultima, in detta sede, essendo limitato alla sola designazione del giudice competente, affinché l'esame della controversia prosegua innanzi a lui, e alla statuizione sulle spese del solo procedimento di regolamento, che si innesta come incidente limitato e concluso sul procedimento originario; ne consegue che, qualora sia accolta l'istanza di regolamento avverso una pronuncia declinatoria di competenza (nella specie, per territorio), la prosecuzione del giudizio originario, cui le parti debbono provvedere innanzi allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia di incompetenza, postula la caducazione, determinata dall'accoglimento dell'istanza, di tale pronuncia e dei provvedimenti conseguenziali, come quello sulle spese, laddove su queste ultime il giudice dichiarato competente dovrà decidere, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle stesse, con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)