diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1707 del 08/03/1983 (Rv. 426568 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA CASA LOCATA - ALTERAZIONE UNILATERALE DELLO STATO DELL'IMMOBILE PRESO IN LOCAZIONE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 1587 N. 1 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426568-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA CASA LOCATA - ALTERAZIONE UNILATERALE DELLO STATO DELL'IMMOBILE PRESO IN LOCAZIONE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 1587 N. 1 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMITÀ.*

L'art. 1590 cod. civ., imponendo al conduttore l'Obbligo di "restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta", non altera la portata dell'Obbligo imposto al conduttore stesso dal precedente art. 1587 n. 1 di "osservare la diligenza del buon padre di famiglia" nel servirsi della cosa "per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze", sicché la violazione di quest'ultimo Obbligo, consumata nel corso del rapporto, costituisce inadempimento valutabile senza attendere la scadenza del contratto, presupposta dall'art. 1590 citato, con la conseguente legittimità della pronunzia di risoluzione del contratto medesimo, invocata dal locatore, ove sia accertata una tale violazione, ravvisabile nel caso di alterazione unilaterale dello stato dell'immobile, la quale importa un uso anormale della cosa locata con riferimento alla volontà contrattuale, secondo le regole di buona fede, e, quindi, una inosservanza dell'indicato art. 1587 n. 1. (V 6108/81, mass n 416907; (V 57/80, mass n 403431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)