Sez. 3, Sentenza n. 1299 del 15/02/1985 (Rv. 439387 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - NELLO STATO "QUO ANTE" - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI MODIFICARE LO STATO DI FATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ALTERAZIONE DI DETTO STATO - IDONEITÀ A GIUSTIFICARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - NELLO STATO "QUO ANTE" - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI MODIFICARE LO STATO DI FATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ALTERAZIONE DI DETTO STATO - IDONEITÀ A GIUSTIFICARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La norma di cui all'art. 1590 cod. civ. - che pone a carico del conduttore l'Obbligo di restituire la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta - non comporta che quello, nel corso del rapporto, abbia la facoltà di modificare quello stato di fatto, essendo ciò incompatibile con il disposto dell'art. 1587 n. 1 cod. civ. che gli impone di osservare, nell'uso della cosa, la diligenza del buon padre di famiglia. Conseguentemente, qualora il conduttore alteri, sia pure in parte, lo stato della cosa medesima, egli viola una delle principali obbligazioni poste a suo carico dalla legge, sicché il giudice del merito è tenuto ad apprezzare l'importanza dello inadempimento al fine di stabilire la sua idoneità a giustificare la risoluzione del contratto. (Conf 3994/83, mass n 428937; (Conf 1707/83, mass n 426568; (Conf 57/80, mass n 403431).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)