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Sez. 3, Sentenza n. 12319 del 04/12/1998 (Rv. 521414 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Liquidazione col criterio "a punto" - Ammissibilità - Modifica in appello del valore del punto di invalidità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521414-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Il danno alla salute può essere correttamente liquidato in base ad una "tabella" che fissi il valore monetario del punto d'invalidità in funzione dell'età del danneggiato e dell'entità delle lesioni. Tuttavia, ove il giudice d'appello ritenga di disattendere il criterio uniformemente applicato dal giudice di primo grado in base ad una simile "tabella", riducendo il valore base del punto - il che è sempre legittimo, purché il valore del punto non sia determinato in base a criteri arbitrari - la parte che, nel giudizio di cassazione, si dolga di tale differente valutazione ha l'onere di indicare gli elementi in base ai quali debba ritenersi preferibile il valore di punto come fissato dal giudice di primo grado.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)