Sez. 2, Sentenza n. 4228 del 07/05/1987 (Rv. 452980 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - PREVISIONI DI DISTANZE TRA FABBRICATI E CONFINE DI ZONA - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - PREVISIONI DI DISTANZE TRA FABBRICATI E CONFINE DI ZONA - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Le norme regolamentari edilizie hanno valore integrativo della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ. solo se ancorate al presupposto della stessa, cioè che si tratti di distanze tra costruzioni, in quanto l'integrazione della normativa regolamentare rispetto a quella comune funziona secondo il principio di specialità in relazione alla medesima fattispecie tipica di previsione. Pertanto, le previsioni del programma di fabbricazione del comune di sesto campano, siccome riflettenti le distanze, non tra fabbricati, ma tra fabbricati e confine di zona, non costituiscono norme integrative dell'art. 873 cod. civ., bensì regole di ordine generale dirette alla tutela dell'interesse pubblico per la cui violazione il privato può pretendere soltanto il risarcimento del danno. (V 3361/85, mass n 441031; (V 6402/84, mass n 437981; (V 5131/83, mass n 429991; (V 6713/81, mass n 417593; (V 1290/80, mass n 404792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)