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Sez. U, Sentenza n. 1508 del 09/03/1982 (Rv. 419322 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DAVANTI ALL'A.G.O. - ESPERIBILITÀ - ESISTENZA E LEGITTIMITÀ DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE DETERMINANTE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI EDILIZIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENTE PREGIUDIZIALITÀ DELLA DECISIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419322-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DAVANTI ALL'A.G.O. - ESPERIBILITÀ - ESISTENZA E LEGITTIMITÀ DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE DETERMINANTE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI EDILIZIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENTE PREGIUDIZIALITÀ DELLA DECISIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'esperibilità dell'Azione risarcitoria davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 872 cod. civ., da parte del privato che deduca un pregiudizio per effetto della costruzione da altri realizzata con pretesa violazione delle norme dei regolamenti edilizi, è, in via generale, indipendente dall'esistenza e legittimità di un provvedimento amministrativo di autorizzazione di detta costruzione, e, pertanto, non è condizionata, ove un tale provvedimento sussiste e sia impugnato davanti al giudice amministrativo, dalla preventiva decisione di tale giudice e dal contenuto della stessa. Questo principio non trova applicazione solo quando il suddetto provvedimento sia stato emesso nell'Esercizio di una potestà di deroga alle Disposizioni del regolamento edilizio, conferita dal regolamento medesimo, atteso che, in tal caso, l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento stesso è indispensabile al fine dell'individuazione della norma edilizia da osservarsi nel caso concreto. (V 2996/79, mass n 399332; (V 2974/77, mass n 386516; (V 2920/68, mass n 335675).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)