Sez. 1, Sentenza n. 5366 del 03/03/1997 Ud. (dep. 07/06/1997) Rv. 207816 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria - Nozione - Relazioni di servizio che documentano semplicemente le circostanze in cui è stata acquisita la notizia di reato - Atti irripetibili - Esclusione - Inserimento nel fascicolo processuale - Illegittimità - Valutazione come fonte di prova - Possibilità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE
L'art.431, lett. b), cod.proc.pen., in virtù del quale è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Pertanto il concetto di irripetibilità deve necessariamente coincidere con quello di impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come nel caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, qualora documentino semplicemente le circostanze in cui è stata acquisita la notizia di reato, non possono considerarsi atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo illegittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, non possono essere valutate dal giudice come fonte di prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)