Sez. 3, Sentenza n. 6145 del 07/07/1997 (Rv. 505812 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Consapevolezza condivisa delle parti circa la diversa destinazione abitativa dell'immobile - Simulazione relativa parziale - Configurabilità - Conseguenze - Prova indiziaria - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Ricorre la fattispecie normativa della simulazione relativa (art. 1414 cod. civ.) in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo meramente transitorio (art. 26 della legge n. 392 del 1978) qualora sussista, e venga positivamente dimostrata, la consapevolezza condivisa di entrambi i contraenti in ordine alla effettiva destinazione dell'immobile ad un uso diverso da quello indicato dal contratto, e cioè ad abitazione stabile ed ordinaria, dovendosi riconoscere a tale condivisa consapevolezza la medesima natura e funzione dell'accordo simulatorio tacito, necessariamente richiesto (arg. ex art. 1414 comma terzo cod. civ.) per la predicabilità della esistenza di una fattispecie di simulazione, e non anche quella di doppia (irrilevante) riserva mentale. In sede processuale, la valutazione di una "ragionevole apprezzabilità" da parte del locatore della inesistenza di esigenze transitorie formalmente rappresentate dal conduttore si risolve, "quoad probationem", in una indagine su base indiziaria, volta a stabilire che il locatore fosse, comunque, consapevole delle effettive esigenze del conduttore e che, quindi, il contratto così concluso integrava, al di là della formale apparenza, gli estremi di una locazione abitativa ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)