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Sez. 3, Sentenza n. 6145 del 07/07/1997 (Rv. 505810 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Contratto di locazione - Per uso abitativo - Stipulazione del contratto solo formalmente per esigenze transitorie (art. 26 legge n. 392 del 1978) - Simulazione relativa - Validità del contratto dissimulato - Sostituzione di diritto delle clausole nulle - Sussistenza - Prova per testi o per presunzioni della simulazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505810-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

Il contratto di locazione per uso abitativo stipulato, con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore (art. 26 legge 392 del 1978) al fine di eludere la sanzione della nullità di clausole concernenti la durata e la misura del canone contrarie al regime giuridico rigidamente prestabilito per esse, integra gli estremi di una fattispecie simulatoria relativa "in fraudem legis", che cela, sotto l'apparenza di una convenzione negoziale di locazione transitoria, una locazione abitativa ordinaria pattiziamente regolata in difformità del regime coattivo cosiddetto dell'equo canone che le è proprio, con la conseguenza che il conduttore che invochi, in giudizio, l'applicazione del regime legale al rapporto così instaurato (con automatica sostituzione delle clausole contrattuali nulle, ex art. 79 legge cit.) avrà l'onere di dimostrare l'esistenza della simulazione contrattuale, e la facoltà di avvalersi, a tal fine, della prova per testi e per presunzioni al di là dei limiti sanciti, per le parti, dall'art. 1417, attesa la illiceità per contrasto con norme imperative del contratto simulato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)