Sez. 1, Sentenza n. 37831 del 24/10/2006 Cc. (dep. 16/11/2006) Rv. 234982 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta per reato commesso prima dell'applicazione della misura - Successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per tale reato - Computo della misura cautelare sofferta nella misura di prevenzione - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In caso di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il tempo trascorso in custodia cautelare per un reato commesso anteriormente all'inizio della misura di prevenzione, in relazione al quale sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione, è computato nella durata dell'obbligo di soggiorno.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)