Sez. 1, Sentenza n. 41316 del 14/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 236013 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta per un reato commesso prima dell'applicazione della misura - Successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per tale reato - Computo della misura cautelare sofferta nella misura di prevenzione - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare in relazione ad un reato antecedentemente commesso e per il quale é intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione può essere computato ai fini della durata dell'obbligo di soggiorno.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 com. 2 CORTE COST., Legge 24/07/1993 num. 256 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 24/07/1993 num. 256 art. 2 com. 3, Cod. Pen. art. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)