Sez. L, Sentenza n. 4949 del 06/04/2002 (Rv. 553546 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale - Criteri derogatori di quelli legali - Esigenze tecnico - produttive e organizzative - Attribuzione di rilevanza esclusiva - Legittimità - Condizioni - Limitazione della scelta dei lavoratori ad un unico settore produttivo - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, deve considerarsi del tutto legittimo l'accordo sindacale che, in deroga ai criteri legali e nel rispetto dei principi di non discriminazione tra lavoratori e di razionalità delle regole pattuite, tenga conto delle sole esigenze tecnico - produttive dell'impresa e, conseguentemente, limiti la scelta dei lavoratori ad un unico e ben individuato settore produttivo o reparto, risultando tale pattuizione del tutto rispondente alle finalità ed allo stesso tenore letterale dell'art. 5, primo comma, legge n. 223 del 1991, che - con il richiamare le esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale prima della statuizione sull'obbligatorio rispetto dei criteri legali o contrattuali di scelta - mostra come l'ambito applicativo di detti criteri debba essere sempre delimitato dall'osservanza delle ragioni giustificative della riconversione o ristrutturazione dell'intera impresa, suscettibili di rendere necessaria la soppressione di un solo settore o di un solo reparto.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)