Sez. 1, Sentenza n. 45260 del 27/09/2013 Cc. (dep. 08/11/2013) Rv. 257913 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Terzo titolare di credito ipotecario su bene confiscato - Estinzione del diritto di garanzia - Condizioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l'estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa. (Fattispecie relativa ad un credito - assistito da garanzia ipotecaria su un bene poi confiscato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 306 del 1992 - che un istituto bancario aveva acquisito "in blocco" in uno a numerosi altri ai sensi degli artt. 58 segg. D.Lgs. n. 385 del 1993 per il quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso l'estraneità della banca, precisando che, nella valutazione della diligenza di quest'ultima, doveva tenersi conto delle particolari modalità di acquisizione del credito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)