Sez. L, Sentenza n. 3552 del 10/03/2001 (Rv. 544668 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Presupposti - Requisito della distribuzione percentuale del reddito - Criteri di valutazione - Arretrati - Computabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
In tema di assegno per il nucleo familiare, ai fini della verifica del requisito della distribuzione percentuale del reddito, di cui all'art. 2, decimo comma, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. in l. 13 maggio 1988, n. 153), occorre far riferimento - analogamente a quanto previsto dal nono comma dello stesso art. 2 per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare - all'insieme dei redditi assoggettabili all'IRPEF, comunque percepiti nell'anno precedente, ivi compresi gli arretrati, secondo un criterio di cassa e non di competenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)