Sez. 5, Sentenza n. 22144 del 16/10/2006 (Rv. 591985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Audizione delle parti - Presupposti - Costituzione della parte - Necessità - Esclusione - Comparizione dell'avvocato munito di procura speciale - Sufficienza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
La trattazione del ricorso con il procedimento camerale disciplinato dall'art. 375 cod. proc. civ. non osta all'audizione, in camera di consiglio, dell'avvocato della parte non costituita (purchè munito di procura speciale), non sussistendo valide ragioni, in base ad un'interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, per differenziare, in relazione alla natura del rito, l'ipotesi in esame da quella prevista dall'art. 370, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., il quale consente all'avvocato della parte non costituita di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)