Sez. 4, Sentenza n. 42667 del 09/07/2013 Cc. (dep. 17/10/2013) Rv. 257191 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Alcooltest - Omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Nullità a regime intermedio - Tardiva deduzione - Conseguenze in tema di rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda all'alcooltest - della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio, la quale, ove eccepita tardivamente dalla parte, può essere rilevata d'ufficio dal giudice nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna sanatoria ma semplicemente la decadenza della parte in ordine alla facoltà di dedurre tale eccezione che non pregiudica i poteri officiosi del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)