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Sez. 4, Sentenza n. 36009 del 04/06/2013 Cc. (dep. 03/09/2013) Rv. 255989 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Test alcolimetrico - Assistenza del difensore - Omesso avviso all'indagato - Nullità a regime intermedio - Sanabilità - Sussistenza - Termini di deducibilità.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255989-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE

La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto da parte dell'interessato, non ricorrendo facoltà processuali comportanti cognizioni tecniche professionali proprie del difensore. (Conf. a sentt. nn. 36010 e 36011/2013 non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)